Art. 1.

      1. All'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «3-bis. È, altresì, sempre consentito un terzo mandato consecutivo per i sindaci di comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti».